Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.223 Verfassung des Kantons Schaffhausen, vom 17. Juni 2002

131.223 Costituzione del Cantone di Sciaffusa, del 17 giugno 2002

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Art. 71

1 Aufgabe der Gerichte und der ihnen aufsichtsrechtlich unterstellten weiteren Rechtspflegebehörden ist die unabhängige Rechtsanwendung im Bereich des Privatrechts, des Strafrechts und des übrigen öffentlichen Rechts.

2 Die Rechtspflegebehörden sind von den anderen Behörden und den Streitparteien unabhängig und nur Recht und Gesetz unterworfen.

3 Das Obergericht vertritt die Rechtspflegebehörden im Verkehr mit dem Kantonsrat und dem Regierungsrat.

Art. 71

1 I tribunali e le altre autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia loro subordinate in virtù del diritto di vigilanza provvedono autonomamente all’applicazione del diritto nei settori del diritto privato, del diritto penale e del diritto pubblico rimanente.

2 Le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia sono indipendenti dalle altre autorità e dalle parti contendenti e sottostanno soltanto al diritto e alla legge.

3 Il Tribunale d’appello rappresenta le autorità incaricate dell’amministrazione della giustizia nei loro rapporti con il Gran Consiglio e con il Consiglio di Stato.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.