Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

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Art. 39 Vernehmlassungen

1 Vor Erlass von Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen und bei anderen Vorhaben von allgemeiner Tragweite kann eine Vernehmlassung durchgeführt werden.

2 Die Vernehmlassungen sind amtlich anzukündigen. Das Recht zur Stellungnahme steht jedem zu.

3 Die Stellungnahmen sind öffentlich zugänglich.

Art. 39 Consultazioni

1 Prima di emanare disposizioni costituzionali o legislative o di realizzare altri progetti di portata generale, può essere indetta una procedura di consultazione.

2 Le procedure di consultazione devono essere annunciate ufficialmente. Ognuno ha il diritto di far pervenire il proprio parere.

3 Le risposte alle consultazioni sono accessibili a ognuno.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.