Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

131.219 Costituzione del Cantone di Friburgo, del 16 maggio 2004

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 34

1 Kinder und Jugendliche haben subsidiär zur Rolle der Familie Anspruch auf Hilfe, Ermutigung und Betreuung auf ihrem Weg zu verantwortungsbewussten Menschen.

2 Sie haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer körperlichen und geistigen Unversehrtheit, auch innerhalb ihrer Familie.

3 Sie üben ihre Rechte nach Massgabe ihrer Urteilsfähigkeit selber aus.

Art. 34

1 I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto, sussidiariamente al ruolo della famiglia, di essere aiutati, incoraggiati e assistiti nel loro sviluppo al fine di divenire persone responsabili.

2 Essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità fisica e psichica, anche all’interno della famiglia.

3 Per quanto capaci di discernimento, esercitano essi stessi i loro diritti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.