1 Die AB-ND und die UKI koordinieren ihre Aufsichts- und Prüftätigkeiten.
2 Die UKI informiert die AB-ND über ihre Aufsichts- und Prüfergebnisse und stellt ihr die Empfehlungen und Anträge nach Artikel 79 Absatz 3 NDG sowie ihre Berichte zu.
3 Die AB-ND informiert die UKI über diejenigen Aufsichts- und Prüfergebnisse, die für die Tätigkeit der UKI relevant sind, und stellt ihr insbesondere den jährlichen Bericht nach Artikel 78 Absatz 3 NDG zu.
4 Die AB-ND, die UKI, die Eidgenössische Finanzkontrolle und die weiteren zuständigen Aufsichtsorgane des Bundes und der Kantone können Informationen über ihre Aufsichts- und Prüftätigkeit sowie daraus hervorgehende Erkenntnisse austauschen, sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
5 Das Bundesverwaltungsgericht kann sich von der AB-ND über die Einhaltung von Auflagen in Genehmigungsverfügungen sowie von der UKI über die Ergebnisse ihrer Prüftätigkeit im Bereich der Kabelaufklärung gesamthaft oder zu einzelnen Kabelaufklärungsaufträgen informieren lassen.
1 L’AVI-AIn e l’ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.
2 L’ACI informa l’AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie verifiche e trasmette all’AVI-AIn le raccomandazioni e le proposte secondo l’articolo 79 capoverso 3 LAIn nonché i propri rapporti.
3 L’AVI-AIn informa l’ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l’attività di quest’ultima e le trasmette in particolare il rapporto annuale secondo l’articolo 78 capoverso 3 LAIn.
4 L’AVI-AIn, l’ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all’adempimento dei rispettivi compiti.
5 Il Tribunale amministrativo federale può chiedere informazioni all’AVI-AIn sul rispetto degli oneri previsti nelle decisioni di autorizzazione e all’ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell’esplorazione dei segnali via cavo, in generale o in relazione a singoli mandati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.