Jede Vertragspartei fördert, soweit dies möglich ist, auf ihrem Hoheitsgebiet Investitionen von Staatsangehörigen oder Gesellschaften der andern Vertragspartei und lässt solche Investitionen gemäss den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu.
Ciascuna Parte contraente incoraggia, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio da cittadini o società dell’altra Parte contraente e accetta questi investimenti conformemente alle proprie disposizioni legali vigenti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.