1. Diese Satzung tritt in Kraft, wenn mindestens achtzig Staaten, die eine Ratifikations‑, Annahme‑ oder Genehmigungsurkunde hinterlegt haben, dem Depositar notifiziert haben, dass sie nach gegenseitigen Konsultationen übereingekommen sind, dass diese Satzung in Kraft treten soll.
2. Diese Satzung tritt in Kraft:
1. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore allorché almeno ottanta tra gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratificazione, accettazione o approvazione avranno avvisato il Depositario di essersi accordati, dopo consultazione, affinché l’Atto stesso entri in vigore.
2. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.