Das Verfahren und die Tätigkeit des Schiedsgerichts und der Schlichtungskommission sind im Anhang III geregelt.
2. Die Konferenz als auch der Rat sind ermächtigt, vorbehältlich der Genehmigung durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu jeder Rechtsfrage, die sich bei der Tätigkeit der Organisation ergibt, den Internationalen Gerichtshof um ein Gutachten zu ersuchen.
sia i) qualora le parti assentano:
A alla Corte internazionale di giustizia; oppure
B a un tribunale arbitrale;
sia ii) in caso diverso, a una commissione conciliativa.
2. La Conferenza e il Consiglio sono ambedue facoltati, riservata l’autorizzazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di dare un parere consultivo su qualunque questione giuridica insorgente nel corso delle attività dell’Organizzazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.