Die Regierung der Volksrepublik Bangladesch sichert der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft in bezug auf Rückzahlungsfrist und Zinsen nach den Artikeln 3 und 4 des vorliegenden Abkommens eine nicht weniger günstige Behandlung zu als sie irgend einem andern Gläubigerland für die Konsolidierung vergleichbarer Fälligkeiten gewährt wird.
Il governo della Repubblica popolare del Bangladesh assicura al governo della Confederazione Svizzera, per quanto concerne il periodo di rimborso e i tassi d’interessi menzionati negli articoli 3 e 4 del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello che esso eventualmente accordasse a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.
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