(1) Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat.
(2) Der Gouverneursrat kann seine Befugnisse ganz oder teilweise auf das Direktorium übertragen; davon ausgenommen ist jedoch die Befugnis,
(3) Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 oder anderswo in diesem Übereinkommen dem Direktorium übertragenen oder zugewiesenen Angelegenheiten.
(1) Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori.
(2) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio di Amministrazione i propri poteri, eccetto quello di:
(3) Il Consiglio dei Governatori ha la prerogativa di esercitare i propri poteri su ogni questione delegata o conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, o altrove nel presente Statuto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.