Der Rückversicherer hat dem Versicherer spätestens nach Erhalt des Garantieausstellungsformulars (Anhang F) ein Konto und eine Rechnungs- oder Referenznummer mitzuteilen, damit der Versicherer (gemäss Art. 10 Ziff. 2 innerhalb von 30 Arbeitstagen nach dem Zahlungseingang der Prämie) die Rückversicherungsprämie (Art. 10 Ziff. 1) überweisen kann.
Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa (conformemente all’art. 10 n. 2, nei 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione del versamento del premio) versare il premio di riassicurazione (art. 10 n. 1).
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