Dieses Abkommen hindert die Parteien nicht daran, Stichproben vorzunehmen auf Edelmetallwaren, die Abdrücke von amtlichen Stempeln, Identifikationsmarken des Fabrikanten und gesetzlichen Feingehaltsangaben gemäss Artikel 3 aufweisen. Diese Stichproben dürfen in zeitlicher Hinsicht die Einfuhr von Edelmetallwaren nicht beeinträchtigen.
La presente Convenzione non impedisce alle Parti di effettuare controlli per campionatura su lavori di metalli preziosi recanti l’impronta del marchio ufficiale, l’impronta del marchio di identificazione del fabbricante e l’indicazione del titolo legale conformemente all’articolo 3. Tali controlli per campionatura non devono influire sulla durata della procedura d’importazione dei lavori di metalli preziosi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.