1. Diese Statuten und jede Erklärung über die Annahme der sich aus der Mitgliedschaft ergebenden Verpflichtungen werden vorerst bei der Schweizer Regierung hinterlegt.
2. Die Schweizer Regierung notifiziert allen hierzu berechtigten Staaten den Eingang dieser Erklärungen und das Datum des Inkrafttretens dieser Statuten.
1. I presenti Statuti, come anche tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, devono essere depositati provvisoriamente presso il Governo svizzero.
2. Il Governo svizzero informa tutti gli Stati abilitati a ricevere questa notificazione, del ricevimento di tali dichiarazioni e della data d’entrata in vigore dei presenti Statuti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.