Die Bestimmungen dieses Abkommens sind anwendbar mit Wirkung ab Inkrafttreten der mit Bundesbeschluss vom 8. Oktober 1976 eingeführten Übergangsordnung.
Le disposizioni del presente accordo s’applicano a contare dalla data d’entrata in vigore dell’ordinamento transitorio, istituito con il decreto federale dell’8 ottobre 1976.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.