Der Anspruch auf Leistungen gemäss Artikel 2 sowie das Verfahren richten sich nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in dessen Gebiet der Anspruch geltend gemacht wird.
Il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 2, come anche la procedura d’assegnazione, sono determinati secondo la legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ne è chiesta l’apertura.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.