Die Behörden der Vertragsstaaten leisten einander bei der Durchführung dieses Abkommens gegenseitig Hilfe, als wendeten sie die eigenen Rechtsvorschriften an.
Per l’applicazione della presente convenzione, le autorità dei due Stati si prestano i loro buoni uffici come se applicassero la loro legislazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.