(1) Dieses Abkommen muss von beiden Vertragsstaaten gemäss eigener Gesetzgebung ratifiziert werden.
(2) Die Vertragsstaaten notifizieren einander auf diplomatischem Weg den Abschluss der durch Verfassung und Gesetzgebung für das Inkrafttreten dieses Abkommens vorgeschriebenen Verfahren.
(3) Dieses Abkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats, der auf den Empfang der letzten Notifikation folgt, in Kraft.
(1) La presente Convenzione deve essere ratificata da ciascuno Stato contraente conformemente alla rispettiva legislazione.
(2) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure prescritte dalla loro Costituzione e dalla loro legislazione per l’entrata in vigore della presente Convenzione.
(3) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.