Die Verfügungen des zuständigen Trägers des einen Vertragsstaats werden den betroffenen Personen direkt zugestellt. Die Verbindungsstelle des anderen Vertragsstaats erhält eine Kopie der Verfügung.
Le decisioni emanate da un’istituzione competente di uno degli Stati contraenti sono notificate direttamente alle persone interessate. Una copia delle decisioni è trasmessa all’organismo di collegamento del secondo Stato contraente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.