(1) Soweit aufgrund dieses Abkommens Personendaten übermittelt werden, gelten für die Bearbeitung, die Aufbewahrung, die Sicherung und die Vernichtung dieser Daten, unter Berücksichtigung des im Vertragsstaat geltenden innerstaatlichen und internationalen Datenschutzrechts, die folgenden Bestimmungen:
(1) Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il trattamento, la conservazione, la protezione e la distruzione di questi ultimi si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore negli Stati contraenti, le seguenti disposizioni:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.