Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.83 Soziale Sicherheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.83 Sicurezza sociale

0.831.109.514.1 Abkommen vom 8. März 1989 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über Soziale Sicherheit (mit Schlussprotokoll)

0.831.109.514.1 Convenzione dell'8 marzo 1989 di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (con Protocollo finale)

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Art. 15

28 Aufgehoben durch Art. 1 des Ersten Zusatzabk. vom 9. Febr. 1996, von der BVers genehmigt am 18. Sept. 1996 (SR 0.831.109.514.11).

Art. 16

Se le legislazioni dei due Stati contraenti prevedono la concessione di rendite d’invalidità ad assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore al 50 per cento, tali rendite sono versate ai cittadini degli Stati contraenti finché sono domiciliati e dimorano sul territorio di uno di questi Stati.

29 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 13 del Primo Acc. agg. del 9 feb. 1996, approvato dall’Ass. fed. il 18 set. 1996 e in vigore dal 1° nov. 1996 (RS 0.831.109.514.11).

 

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