Die Verbindungsstellen übermitteln einander jährlich eine Statistik über die in das Gebiet des anderen Vertragsstaates vorgenommenen Zahlungen.
Gli organismi di collegamento si trasmettono ogni anno un estratto statistico sui pagamenti effettuati nell’altro Stato contraente.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.