(1) Dieses Abkommen tritt für unbestimmte Zeit in Kraft. Jeder Vertragsstaat kann es unter Einhaltung einer Frist von zwölf Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich kündigen.
(2) Im Falle einer Beendigung des Abkommens bleiben Ansprüche, die eine Person gemäss seinen Bestimmungen erworben hat, erhalten.
(1) La presente Convenzione è in vigore a tempo indeterminato. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciarla per scritto per la fine di un anno civile osservando un termine di preavviso di 12 mesi.
(2) In caso di denuncia della presente Convenzione, ogni diritto acquisito dagli assicurati conformemente a quanto ivi disposto è mantenuto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.