Die zuständigen Behörden können im Interesse bestimmter versicherter Personen oder Personenkategorien und im gegenseitigen Einvernehmen Ausnahmen von den Artikeln 5–8 vereinbaren, sofern die betroffenen Personen den Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats unterstellt ist.
Nell’interesse di determinati assicurati o di determinate categorie di assicurati, le autorità competenti possono, di comune accordo, definire eccezioni alle disposizioni di cui agli articoli 5–8, a condizione che queste prevedano che le persone interessate siano soggette alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.