Bei der Anwendung von Artikel 17 Absatz 2 des Abkommens händigt der leistungspflichtige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung aus über dessen Leistungsanspruch nach Verlegung des Wohnortes.
In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 della Convenzione, l’organismo debitore rilascia all’assicurato una attestazione che definisce il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento di dimora.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.