Für die Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 des Abkommens händigt der zuständige Träger dem Versicherten eine Bescheinigung über dessen Leistungsanspruch nach Verlegung des Aufenthaltsortes aus. Diese Bescheinigung kann auch dem Träger am Aufenthaltsort zugestellt werden.
Per l’applicazione dell’articolo 20 capoverso 2 della Convenzione, l’istituto competente rilascia all’assicurato un’attestazione che dichiara il suo diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza. Questa attestazione può essere inviata anche all’istituto del luogo di residenza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.