Die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates, die sich im Gebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten, haben die uneingeschränkte Möglichkeit der freiwilligen Versicherung nach den Rechtsvorschriften über die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung ihres Heimatstaates, insbesondere auch hinsichtlich der Überweisung der Beiträge an diese Versicherung sowie des Bezugs der daraus erworbenen Renten.
I cittadini di uno degli Stati contraenti che soggiornano sul territorio dell’altro Stato contraente hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione facoltativa secondo le norme giuridiche sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del loro Stato di origine, in particolare anche in relazione al versamento dei contributi a questa assicurazione nonché alla riscossione delle rendite acquisite.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.