Artikel 20 gilt entsprechend für die Hinterlassenenrenten.
Le disposizioni dell’articolo 20 si applicano per analogia alle pensioni per superstiti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.