Die im Artikel 12 genannten Stellen können bei Durchführung dieses Übereinkommens unmittelbar miteinander und mit den beteiligten Personen und deren Vertretern verkehren.
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, gli istituti e le autorità menzionati nell’articolo 12 possono corrispondere direttamente sia tra loro sia con le persone interessate ed i rappresentanti delle medesime.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.