1. Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes eingetragen ist.
2. Es tritt, zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder durch den Generaldirektor eingetragen worden sind, in Kraft.
3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft.
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.