1. Es sind den innerstaatlichen Verhältnissen angepasste Massnahmen zur Förderung von Kollektivverhandlungen zu treffen.
2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Massnahmen haben folgendes zum Ziel:
1. Per promuovere la negoziazione collettiva, verranno adottati provvedimenti adeguati alle circostanze nazionali.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dovranno perseguire le finalità seguenti:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.