Die Vertragsparteien,
von dem Wunsche geleitet, die Entwicklung und Verbesserung des internationalen Personen- und Güterverkehrs auf der Strasse zu fördern,
überzeugt von der Notwendigkeit, die Sicherheit des Strassenverkehrs zu erhöhen, bestimmte Arbeitsbedingungen im internationalen Strassenverkehr nach den Grundsätzen der Internationalen Arbeitsorganisation zu regeln und gemeinsam bestimmte Massnahmen zu treffen, um die Beachtung dieser Regelungen zu sichern,
haben Folgendes vereinbart:
Le parti contraenti,
desiderose di favorire lo sviluppo e il miglioramento dei trasporti internazionali su strada di viaggiatori e di merci, convinte della necessità di accrescere la sicurezza della circolazione stradale, di regolamentare alcune condizioni delle prestazioni lavorative nel trasporti internazionali su strada conformemente ai principi dell’Organizzazione internazionale del lavoro e di concordare alcune misure per assicurare il rispetto di una tale regolamentazione,
hanno convenuto quanto segue:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.