Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.82 Arbeit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.82 Lavoro

0.822.711.6 Übereinkommen Nr. 6 vom 28. November 1919 betreffend die gewerbliche Nachtarbeit der Jugendlichen

0.822.711.6 Convenzione n. 6 del 28 novembre 1919 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria

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Art. 5

Bei der Durchführung dieses Übereinkommens in Japan findet Art. 2 bis zum 1. Juli 1925 nur auf Jugendliche unter fünfzehn Jahren, und von da ab nur auf Jugendliche unter sechzehn Jahren Anwendung.

Art. 5

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione al Giappone, l’art. 2 non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni fino al 1° luglio 1925; a contare da questa data l’articolo citato non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.