Bei der Durchführung dieses Übereinkommens in Japan findet Art. 2 bis zum 1. Juli 1925 nur auf Jugendliche unter fünfzehn Jahren, und von da ab nur auf Jugendliche unter sechzehn Jahren Anwendung.
Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione al Giappone, l’art. 2 non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni fino al 1° luglio 1925; a contare da questa data l’articolo citato non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni.
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