Im übrigen finden die Bestimmungen des am 10. Februar 19371 in Berlin geschlossenen Internationalen Abkommens über Leichenbeförderung sinngemäss Anwendung.
Per il rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni della Convenzione internazionale concernente il trasporto di cadaveri, conchiusa a Berlino il 10 febbraio 1937.2
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.