Zwischen dem Bundesrate der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Kaiserlich Deutschen Regierung ist zur Ergänzung der Vereinbarung vom 10./15. Dezember 19091 über die gegenseitige Anerkennung von Leichenpässen nachstehendes Zusatzabkommen getroffen worden:
Dieses Zusatzabkommen tritt am 1. Januar 1912 in Kraft; im Falle der Kündigung der Vereinbarung vom 10./15. Dezember 1909 tritt es gleichzeitig mit dieser ausser Kraft.
Bern, den 28. August 1911
Ruchet | v. Bülow |
3 Die in der AS als Anlage zu diesem Abkommen veröffentlichten Verzeichnisse der zuständigen Behörden wurden nicht nachgeführt. Die überholten Verzeichnisse werden daher in diese Sammlung nicht mehr wiedergegeben.
A compimento della Convenzione 10/15 dicembre 19092 circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri, il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo Imperiale Germanico hanno conchiuso il seguente Accordo addizionale:
Le disposizioni della Convenzione 10/15 dicembre 19093 concernenti le carte di passo per cadaveri rilasciate nella Svizzera e nell’Impero Germanico, sono applicabili anche alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari dell’Impero Germanico in uno Stato terzo e dalle autorità competenti dei protettorati germanici, come pure alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari della Svizzera in uno Stato terzo, salve le seguenti modificazioni:
Il presente Accordo addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1912; qualora la Convenzione del 10/15 dicembre 1909 fosse denunziata, esso cesserà di aver vigore nel medesimo tempo.
Berna, 28 agosto 1911.
Ruchet | v. Bülow |
4 Gli elenchi delle autorità competenti, pubblicati nella RU come annessi a questo Accordo, non furono tenuti a giorno; caduti in disuso, essi non sono riprodotti nella presente Raccolta.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.