Jedem vertragschliessenden Staat steht es frei, die Verwendung einer allgemeinen statt der in der Beilage A erwähnten Herkunftsbezeichnung zuzulassen.
Ogni Stato contraente può ammettere l’uso d’una marca d’origine generale, invece della marca menzionata nell’allegato A.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.