Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.817.281 Internationale Übereinkunft vom 11. Dezember 1931 über die Kennzeichnung der Eier im internationalen Handel (mit Unterzeichnungsprotokoll)

0.817.281 Convenzione internazionale dell'11 dicembre 1931 per la marcatura delle uova nel commercio internazionale (con Protocollo di firma)

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Art. 12

Jeder vertragschliessende Staat, der die vorliegende Übereinkunft für sein ganzes Gebiet oder auch nur für alle oder einen Teil seiner Kolonien, Protektorate, Besitzungen oder Gebiete, welche in Artikel 10 aufgezählt sind, zu künden wünscht, hat dies der belgischen Regierung anzuzeigen, die unverzüglich die andern vertragschliessenden Staaten sowie das Internationale landwirtschaftliche Institut9 davon sowie vom Zeitpunkt der Kündigung benachrichtigen wird.

Die Kündigung wirkt sich nur für den sie anzeigenden Staat oder für die in der Kündigungsurkunde erwähnten Kolonien, Protektorate, Besitzungen oder Gebiete aus, und zwar erst ein Jahr, nachdem die Anzeige der belgischen Regierung zugekommen ist.

9 Siehe Fussnote im Ingress hievor.

Art. 12

Ciascun Stato contraente che vorrà disdire la presente Convenzione, sia per l’insieme dei suoi Territori, sia solo per tutte o parte delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori di cui all’articolo 10, dovrà notificarlo al Governo belga che ne avvertirà immediatamente tutti gli altri Stati contraenti e l’Istituto internazionale d’agricoltura8, partecipando loro la data alla quale ha ricevuto la disdetta.

La disdetta produrrà i suoi effetti solo in confronto dello Stato che l’avrà notificato o delle sue Colonie, Protettorati, Possedimenti o Territori specificati nell’atto di disdetta, e ciò solo un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo belga.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 1931, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Ministero degli affari esteri del Belgio.

Una Copia, certificata conforme, sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati firmatari della presente Convenzione.

(Seguono le firme)

8 Vedere la nota alla pagnia 1.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.