Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.814.287 Übereinkommen vom 29. Dezember 1972 über die Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Versenken von Abfällen und anderen Stoffen (mit Anlagen und Memorandum)

0.814.287 Convenzione del 29 dicembre 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (con Allegati e Memorandum)

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Art. IV

1.  Nach Massgabe dieses Übereinkommens verbieten die Vertragsparteien die Versenkung aller Abfälle oder sonstigen Stoffe, gleichviel in welcher Form oder unter welchen Bedingungen, sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist:

a.
Die Versenkung der in Anlage I aufgeführten Abfälle oder sonstigen Stoffe ist verboten;
b.
die Versenkung der in Anlage II aufgeführten Abfälle oder sonstigen Stoffe bedarf einer vorherigen Sondergenehmigung;
c.
die Versenkung aller sonstigen Abfälle oder Stoffe bedarf einer vorherigen allgemeinen Genehmigung.

2.  Eine Genehmigung wird erst nach sorgfältiger Prüfung aller in Anlage III aufgeführten Faktoren einschliesslich einer vorherigen Untersuchung der Eigenschaften des Versenkungsorts nach den Abschnitten B und C jener Anlage erteilt.

3.  Dieses Übereinkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es eine Vertragspartei, soweit sie selbst betroffen ist, die Versenkung von in Anlage I nicht genannten Abfällen oder sonstigen Stoffen zu verbieten. Die Vertragspartei notifiziert derartige Massnahmen der Organisation.

Art. IV

1.  In conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente vieterà lo scarico di ogni rifiuto o altro materiale in qualunque forma e in qualunque condizione, conformandosi alle seguenti disposizioni:

a.
lo scarico di qualunque rifiuto o altro materiale elencato nell’Allegato I è vietato;
b.
lo scarico di rifiuti e di altri materiali elencati nell’Allegato II è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione specifica;
c.
lo scarico di qualunque altro rifiuto e materiale è subordinato al preventivo rilascio di una autorizzazione generale.

2.  Nessuna autorizzazione verrà rilasciata senza aver prima esaminato attentamente tutti i fattori elencati nell’Allegato III, ivi compreso il preliminare studio delle caratteristiche del luogo dello scarico conformemente alle sezioni B e C di detto allegato.

3.  Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione potrà essere interpretata come impedimento per una Parte contraente di vietare, per quanto la concerne, lo scarico di rifiuti e di altri materiali non menzionati nell’Allegato I. La detta Parte notificherà all’Organizzazione tali misure di divieto.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.