1. Jede Vertragspartei trägt die Kosten ihrer Vertretung in der Kommission und in deren Arbeitsstruktur, und jeder Vertragsstaat trägt die Kosten der Untersuchungen und Massnahmen, die er in seinem Hoheitsgebiet durchführt.
2. Die Kostenaufteilung zwischen den Vertragsparteien für den jährlichen Haushalt wird in der Geschäfts- und Finanzordung der Kommission festgelegt.
1. Ciascuna Parte contraente sostiene i costi relativi alla propria rappresentanza in seno alla Commissione e alla sua struttura di lavoro e ciascuno Stato contraente sostiene i costi degli studi e delle azioni attuate sul suo territorio.
2. La ripartizione dei costi del bilancio annuale di funzionamento tra le Parti contraenti è stabilita dal regolamento interno e finanziario della Commissione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.