Im Rahmen der allgemeinen Zusammenarbeit nach Artikel 9 dieses Übereinkommens oder gesonderter Vereinbarungen führen die Anrainerstaaten spezifische Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch, um dazu beizutragen, die Wasserqualitätsziele und -kriterien zu erreichen und beizubehalten, welche diese Anrainerstaaten aufzustellen und anzunehmen vereinbart haben.
Nel quadro della cooperazione generale prevista all’articolo 9 della presente Convenzione o di intese speciali, le Parti rivierasche intraprendono attività particolari di ricerca-sviluppo in vista di conseguire gli obiettivi ed i criteri qualitativi dell’acqua che hanno deciso di comune accordo di stabilire e di adottare, e di attenersi a tali obiettivi e criteri.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.