Im Artikel 10 des Übereinkommens wird folgender Absatz 3 eingefügt:
«3. Die Bedingungen für eine finanzielle Beteiligung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft werden von den Vertragsparteien einvernehmlich festgelegt.»
L’articolo 10 della Convenzione è completato da un paragrafo 3 del seguente tenore:
«3. Le modalità concernenti un’eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea saranno determinate mediante accordo tra le Parti contraenti.»
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