1. Jedes Mitglied der Vereinten Nationen und jeder der in Artikel 20 erwähnten Nicht-Mitgliedstaaten kann dem vorliegenden Abkommen beitreten.
2. Die Beitrittserklärungen sind dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zuzustellen, der die Hinterlegung allen Mitgliedstaaten und den im erwähnten Artikel bezeichneten Nicht-Mitgliedstaaten bekanntgeben wird.
1. Tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e tutti gli Stati non membri contemplati dall’articolo 20 possono aderire alla presente Convenzione.
2. Gli strumenti di adesione sono trasmessi al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne notificherà il deposito a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come pure agli Stati non membri di cui all’articolo 20.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.