Das vorliegende Protokoll ist nicht anwendbar auf Roh-Opium, Medizinalopium, Kokablätter und Indischen Hanf, wie diese in Artikel 1 des internationalen Abkommens vom 19. Februar 19258 über die Betäubungsmittel (Genfer Abkommen), definiert sind, ferner auch nicht auf das präparierte Opium, wie dieses im Kapitel II des internationalen Opium-Abkommens, vom 23. Januar 19129 (Haager Abkommen), definiert ist.
Il presente Protocollo non è applicabile all’oppio greggio, all’oppio medicinale, alla foglia di coca o alla canape indiana, come sono definiti nell’articolo 1 della convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, firmata a Ginevra il 19 febbraio 19256, nonché all’oppio preparato, come è definito nel capo II della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a l’Aia il 23 gennaio 19127.
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