L’articolo 14, paragrafi 1 e 2 della convenzione unica sarà modificato come segue:
- «1. a)
- Se, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da parte del Governo in conformità con le disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell’Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite5 oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l’Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della convenzione, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all’attuazione delle disposizioni della presente convenzione, una Parte o un Paese o un territorio sono diventati un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventino, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il governo interessato. Con riserva del diritto che possiede di attirare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l’Organo darà carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un governo in virtù delle disposizioni del presente comma.
- b)
- Dopo aver agito conformemente al comma a) di cui sopra, l’Organo può, se lo ritiene necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possano sembrare necessarie al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
- c)
- L’Organo può, se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, proporre al governo interessato di far intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest’ultimo riterrà più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all’Organo di fornire mezzi tecnici ed i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l’Organo si propone di mettere a disposizione del Governo saranno soggette all’approvazione di quest’ultimo. Le modalità dello studio ed i tempi entro i quali deve essere ultimato saranno stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l’Organo. Il Governo trasmetterà all’Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare.
- d)
- Se l’Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità con il comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità con il comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richieda delle misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L’Organo agirà in tal modo ove gli scopi della presente convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agirà nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione, richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti elaborati dall’Organo, e eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l’attenzione dell’Assemblea generale sulla questione.
2. Quando esso richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità con il comma d) del paragrafo 1 di cui sopra, l’Organo può, se ritiene necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di sospen-dere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l’importazione o l’esportazione, o per un periodo determinato, o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non sarà ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.»