Internationales Recht 0.8 Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit 0.81 Gesundheit
Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità

0.810.2 Übereinkommen vom 4. April 1997 zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin (Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin)

0.810.2 Convenzione del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina)

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Art. 20 Schutz einwilligungsunfähiger Personen

(1)  Einer Person, die nicht fähig ist, die Einwilligung nach Artikel 5 zu erteilen, dürfen weder Organe noch Gewebe entnommen werden.

(2)  In Ausnahmefällen und nach Massgabe der durch die Rechtsordnung vorgesehenen Schutzbestimmungen darf die Entnahme regenerierbaren Gewebes bei einer einwilligungsunfähigen Person zugelassen werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

i)
Ein geeigneter einwilligungsfähiger Spender steht nicht zur Verfügung;
ii)
der Empfänger ist ein Bruder oder eine Schwester des Spenders;
iii)
die Spende muss geeignet sein, das Leben des Empfängers zu retten;
iv)
die Einwilligung nach Artikel 6 Absätze 2 und 3 ist eigens für diesen Fall und schriftlich in Übereinstimmung mit der Rechtsordnung und mit Billigung der zuständigen Stelle erteilt worden; und
v)
der in Frage kommende Spender lehnt nicht ab.

Art. 20 Tutela delle persone che non hanno la capacità di dare il loro consenso al prelievo d’organo


(1)  Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non ha la capacità di dare il suo consenso conformemente all’articolo 5.

(2)  A titolo eccezionale e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili da una persona che non ha la capacità di dare il suo consenso può essere autorizzata se le condizioni seguenti sono adempiute:

i)
non si dispone di un donatore compatibile capace di dare il suo consenso;
ii)
il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;
iii)
la donazione deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente;
iv)
l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 6 è stata data specificamente e per scritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente;
v)
il donatore potenziale non oppone rifiuto.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.