Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.79 Weltraumrecht
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.79 Diritto spaziale

0.790.1 Übereinkommen vom 22. April 1968 über die Rettung und die Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in den Weltraum gestarteten Gegenständen

0.790.1 Accordo del 22 aprile 1968 sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 1

Erfährt oder entdeckt eine Vertragspartei, dass die Besatzung eines Raumfahrzeugs in einem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet oder auf hoher See oder an einem anderen keiner staatlichen Hoheitsgewalt unterstehenden Ort einen Unfall erlitten hat oder in Not ist oder eine unbeabsichtigte oder Notlandung oder ‑wasserung vorgenommen hat, so unterrichtet sie sofort

a)
die Startbehörde oder gibt, falls sie die Startbehörde nicht feststellen und nicht sofort mit ihr in Verbindung treten kann, diese Information sofort mit allen ihr zur Verfügung stehenden geeigneten Nachrichtenmitteln öffentlich bekannt;
b)
den Generalsekretär der Vereinten Nationen, der diese Information unverzüglich mit allen ihm zur Verfügung stehenden geeigneten Nachrichtenmitteln verbreiten soll.

Art. 1

Ogni Parte contraente che apprende o costata che l’equipaggio di un veicolo spaziale è stato vittima di un incidente, si trova in difficoltà, o ha compiuto un atterraggio di emergenza o involontario nella circoscrizione territoriale di sua competenza, ha ammarato in alto mare o ha compiuto un atterraggio in qualsiasi altro luogo che non è sottoposto alla giurisdizione di uno Stato,

a.
informa immediatamente l’autorità di lancio o, quando non riesca ad identificare detta autorità od a mettersi subitamente in contatto con essa, diffonde immediatamente la notizia con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre;
b.
informa immediatamente il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il quale provvede senza indugio alla diffusione dell’informazione ricevuta, con tutti i mezzi appropriati di comunicazione di cui può disporre.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.