643  | Die Bestimmungen des Vertrags werden durch folgende Vollzugsordnungen ergänzt:  | 
  | |
  | |
  | 
643  | Le disposizioni della Convenzione sono completate con i Regolamenti amministrativi seguenti:  | 
  | |
  | |
  | 
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.   
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.