Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.78 Post- und Fernmeldeverkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.78 Poste e telecomunicazioni

0.784.022 Änderungsurkunde vom 24. November 2006 zu der von den Konferenzen der Bevollmächtigten in Kyoto 1994 und Minneapolis 1998 und Marrakesch 2002 geänderten Konvention der Internationalen Fernmeldeunion (mit Anlage)

0.784.022 Strumento di emendamento del 24 novembre 2006 alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni così come emendata dalle Conferenze di plenipotenziari di Kyoto 1994, di Minneapolis 1998 e di Marrakech 2002 (con annesso)

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Art. 32 Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union

1.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union wird von der Konferenz der Regierungsbevollmächtigten angenommen. Die Bestimmungen über das Verfahren für die Änderung der Geschäftsordnung und über das Inkrafttreten der Änderungen sind in der Geschäftsordnung selbst enthalten.

2.  Die Geschäftsordnung der Konferenzen, Versammlungen und Tagungen der Union gilt unbeschadet der in Artikel 55 der Konstitution und in Artikel 42 dieser Konvention enthaltenen Bestimmungen über das Änderungsverfahren.

Art. 31 Credenziali per le conferenze

1.  La delegazione inviata a una Conferenza di plenipotenziari, a una conferenza delle radiocomunicazioni o a una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di uno Stato membro deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325–331.

2.  1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri.
2)
Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del governo o dal ministro degli Affari esteri o dal ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.
3)
Su riserva di conferma proveniente da una delle autorità di cui ai numeri 325 o 326, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione può provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica dello Stato membro interessato presso il governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione Svizzera, dal capo della delegazione permanente dello Stato membro interessato presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

3.  Le credenziali sono accettate se sono firmate da una delle autorità competenti enumerate ai numeri 325–327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:

conferire i pieni poteri alla delegazione;
autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni;
dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali.
4.
1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria è abilitata a esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato, fatte salve le disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, e a firmare gli Atti finali.
2)
Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non è abilitata ad esercitare il diritto di voto né a firmare gli Atti Finali fino a quando non è stato posto rimedio a questo stato di cose.

5.  Le credenziali devono essere depositate presso il segretariato della conferenza non appena possibile; a tale scopo, gli Stati membri dovrebbero inviare le loro credenziali prima della data d’apertura della conferenza al Segretario generale che le trasmette al segretariato della conferenza non appena istituito. La commissione prevista al numero 68 delle Regole generali per le conferenze, le assemblee e le riunioni dell’Unione è incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest’ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione è abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto dello Stato membro interessato.

6.  In linea di massima, gli Stati membri devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell’Unione la loro delegazione. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, uno Stato membro non può inviare la sua delegazione, può dare alla delegazione di un altro Stato membro il potere di votare e di firmare a suo nome. Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorità citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.

7.  Una delegazione che ha diritto di voto può dare mandato ad un’altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o più sessioni alle quali non le è possibile assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per scritto.

8.  Una delegazione non può fare uso di più di un voto per procura.

9.  Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del Segretariato della conferenza concernenti le credenziali.

10.  Uno Stato membro o ente o organizzazione abilitata che intende inviare una delegazione o dei rappresentanti a un’assemblea mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, a una conferenza per lo sviluppo delle telecomunicazioni o a un’assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell’Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.