1. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten gemäss ihren verfassungsrechtlichen Bestimmungen.
2. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation hinterlegt.
1. Ciascun Stato contraente può disdire la presente convenzione mediante notifica all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la notificazione presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.