Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.748.0 Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt

0.748.0 Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale

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Art. 67 Übermittlung von Berichten an den Rat

Jeder Vertragsstaat verpflichtet sich, dass seine internationalen Fluglinienunternehmen dem Rat gemäss den von ihm festgelegten Anforderungen Verkehrsberichte, Kostenstatistiken und finanzielle Aufstellungen übermitteln, aus denen unter anderem alle Einnahmen und deren Herkunft ersichtlich sind.

Art. 67 Presentazione di rapporti al Consiglio

Ogni Stato contraente si impegna che le sue imprese di trasporti aerei internazionali presentino al Consiglio, alle condizioni poste da quest’ultimo, dei rapporti sul loro traffico e sui loro prezzi di costo, come pure dei rapporti sulla loro situazione finanziaria, con l’indicazione, segnatamente, dell’importo e dell’origine di tutte le loro entrate.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.