Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.305.15 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (mit Anlagen)

0.747.305.15 Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (con allegati)

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Art. 281 Verfahren für den Fall, dass keine Beilegung durch die Parteien erzielt worden ist

1.  Haben Vertragsstaaten, die Parteien einer Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens sind, vereinbart, deren Beilegung durch ein friedliches Mittel eigener Wahl anzustreben, so finden die in diesem Teil vorgesehenen Verfahren nur Anwendung, wenn eine Beilegung durch dieses Mittel nicht erzielt worden ist und wenn die Vereinbarung zwischen den Parteien ein weiteres Verfahren nicht ausschliesst.

2.  Haben die Parteien auch eine Frist vereinbart, so gilt Absatz 1 erst nach Ablauf dieser Frist.

Art. 281 Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti

1.  Se gli Stati contraenti, che sono parti in una controversia relativa all’interpretazione od all’applicazione della presente Convenzione, hanno concordato di cercare la soluzione della controversia con un mezzo pacifico di loro scelta, le procedure previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in cui non si sia raggiunta una soluzione con il ricorso a tali mezzi e l’accordo tra le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura.

2.  Se le parti hanno altresì concordato un termine, il numero 1 si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.