Internationales Recht 0.7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 0.74 Verkehr
Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni

0.747.225.1 Abkommen vom 2. Dezember 1992 zwischen der Schweiz und Italien betreffend die Schifffahrt auf dem Langensee und dem Luganersee (mit Beilage, R und Anhängen)

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

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Art. 71 Inhalt des Schiffsführerausweises

Der Schiffsführerausweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

a.
Name und Vorname, Foto, Adresse, Geburtsdatum und Unterschrift des Ausweisinhabers;
b.
Kategorie;
c.
Bedingungen und Entscheide der Behörde;
d.
ausstellende Behörde, Ort und Datum der Ausgabe.

Art. 72 Riconoscimento dei documenti

1 Chi soggiorna temporaneamente in uno degli Stati contraenti è autorizzato a condurre:

a.
un natante immatricolato in Svizzera o in Italia nei limiti della propria abilitazione nazionale oppure di un certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto;
b.
un natante proveniente da Stati diversi da quelli contraenti, se da uno dei documenti menzionati alla lettera a sia desumibile che egli è autorizzato a condurre tale natante nel suo Paese.

2 Il certificato internazionale per conduttori d’imbarcazioni da diporto deve essere compilato conformemente ai modelli annessi alla risoluzione n. 40 del Gruppo di lavoro per il trasporto su vie navigabili della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite come riprodotto nell’allegato 4.

10 Nuovo testo giusta lo Scambio di note dei 23 lug./24 set. 2010, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 837).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.